La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia l'esistenza di limiti territoriali per la trasmissione degli incontri di calcio: le leghe calcio europee non possono quindi più vendere i diritti televisivi su base territoriale. Con una sentenza pubblicata oggi, la Corte definisce tale sistema, che vieta ai telespettatori di seguire le partite utilizzando una scheda per decoder di altri Stati membri, "contrario al diritto dell'Unione europea". Nella sentenza si rileva che un sistema di licenze televisive frammentato su base nazionale, come è quello attuale del calcio, è contrario al diritto della concorrenza della Ue. I privati quindi hanno diritto ad utilizzare le loro schede ovunque nei 27 paesi. Di fatto è l'avvio di una rivoluzione del mercato televisivo simile a quella innescata a suo tempo dalla sentenza Bosman sui trasferimenti dei calciatori. E' anche la fine del 'contrabbando' delle schede tra appassionati di calcio: i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento di una qualunque emittente satellitare indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa. Qualche limite invece è stato riconosciuto per lo sfruttamento commerciale delle schede nei locali pubblici.
Nello specifico i giudici europei, che hanno accolto l'impostazione dell'avvocato generale, rilevano che "è possibile prendere in considerazione l'audience effettiva e potenziale" di un campionato in tutto il territorio della Ue. Quindi, osservano, "non è necessario limitare la libera circolazione dei servizi". Ed anche "il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un esclusiva assoluta" è contrario ai principi del mercato unico europeo perché "tale pratica può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati".
Nello specifico i giudici europei, che hanno accolto l'impostazione dell'avvocato generale, rilevano che "è possibile prendere in considerazione l'audience effettiva e potenziale" di un campionato in tutto il territorio della Ue. Quindi, osservano, "non è necessario limitare la libera circolazione dei servizi". Ed anche "il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un esclusiva assoluta" è contrario ai principi del mercato unico europeo perché "tale pratica può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati".
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